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11.06.2024. Con Ordinanza pubblicata l’11 giugno 2024 n. 16133 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità dell’anno 2013 ai fini della carriera, con effetti positivi sulla progressione economica per tutto il personale della scuola. La Corte ha infatti chiarito che il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici. 

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30.05.2024. 

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 15198 depositata il 30 maggio 2024

Lavoro – Indennità per svolgimento mansioni superiori – Posizione Economica - Retribuzione proporzionata a qualità prestazione – Profilo assistente amministrativo – Assegnazione temporanea DSGA

Fatti di causa

1. La Corte d’Appello di Perugia ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione (già Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) e dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto parzialmente il ricorso di M.D., M.F., M.A.F. e N.G. e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme a ciascuna spettanti a titolo di posizione economica connessa con il profilo di assistente amministrativo, in aggiunta alla indennità liquidata per lo svolgimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

2. La Corte territoriale ha richiamato la disciplina dettata dall’art. 1, commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e ha evidenziato che l’assegnazione temporanea alle mansioni di DSGA dà diritto a percepire un’indennità che deve essere quantificata tenendo conto, da un lato, del trattamento previsto per la qualifica superiore al livello iniziale della progressione economica e, dall’altro, di quello «complessivamente in godimento», che comprende tutte le voci retributive maturate dal dipendente, ivi compresa la posizione economica.
Esaminata la documentazione in atti il giudice d’appello ha rilevato che l’amministrazione, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori, non si era discostata da detto criterio e ciò si desumeva, oltre che dal prospetto depositato dal Ministero in adempimento di quanto imposto dalla ordinanza dell’11 maggio 2022, anche dai decreti di assegnazione delle funzioni di DSGA. Peraltro emergeva dai cedolini dello stipendio depositati dalle ricorrenti che la retribuzione liquidata era stata computata tenendo conto dello stipendio tabellare previsto per la qualifica di inquadramento e dell’indennità di funzioni superiori, mentre non era stata inclusa la voce «ATA valorizzazione professionale area B posizione 2», che il Ministero, anche in sede giudiziale, aveva ritenuto di non dover corrispondere perché incompatibile con la maggiorazione riconosciuta ex lege n. 228 del 2012.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Ambito territoriale di Perugia sulla base di un unico motivo, al quale le litisconsorti indicate in epigrafe hanno opposto difese con controricorso illustrato da memoria.

4. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 1, commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e, attraverso il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 71/2021, rileva che il lavoratore preposto a mansioni superiori ha diritto a percepire una retribuzione che sia proporzionata alla qualità della prestazione resa ma il giudizio da rendere ex art. 36 Cost. 
deve tener conto del trattamento retributivo complessivamente riconosciuto dal datore di lavoro e, pertanto, non determina alcuna violazione della norma costituzionale la previsione di « una retribuzione aggiuntiva via via decrescente fino all’azzeramento per il dipendente più anziano dotato sì di maggiori esperienze ma per esse già remunerato».

Ciò premesso aggiunge il Ministero che nella fattispecie l’importo dell’indennità aggiuntiva era stato determinato dall’amministrazione nel rispetto della norma di legge, ossia detraendo dal trattamento retributivo previsto per la posizione iniziale di DSGA, l’intero ammontare della retribuzione percepita dalle controricorrenti, ivi compresa la posizione economica. Sostiene, di conseguenza, che la Corte territoriale nell’accogliere la domanda ha finito per riconoscere alle dipendenti un trattamento economico superiore a quello del direttore al livello iniziale e per duplicare il compenso dovuto in conseguenza della posizione economica.

2. Il ricorso è infondato.

L’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell’incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (A decorrere dall’anno scolastico 2012 2013, l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi), al successivo comma 45 aggiunge che « La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato».

Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell’art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori.

Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all’assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento». 
La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori.

Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016).

2.1. La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza – e, quindi, già in parte remunera -la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell’incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all’azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all’assistente amministrativo con un’anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest’ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).» (Corte Cost. n. 71/2021).

2.2. All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell’anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo.

Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva.

2.3. Dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo avere correttamente interpretato le disposizioni normative e contrattuali che vengono in rilievo ed indicato nei medesimi termini sopra specificati le modalità di calcolo, ha accertato, in punto di fatto ed esaminando le buste paga prodotte, che l’amministrazione per il periodo di svolgimento delle mansioni superiori, pur avendo quantificato esattamente il differenziale, aveva poi errato al momento della liquidazione dello stipendio mensile, perché aveva omesso di corrispondere la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento, ritenendo, erroneamente, che la stessa fosse assorbita dalla indennità di mansioni superiori(cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Che detta conclusione sia erronea lo si desume agevolmente dal rilievo che la posizione economica entra a far parte del sottraendo e, quindi, il differenziale fra i trattamenti retributivi non può essere comprensivo della stessa, che va, di conseguenza, liquidata in quanto parte integrante della retribuzione spettante, in relazione alla qualifica di inquadramento, al dipendente assegnato a mansioni superiori. 
La Corte territoriale, quindi, non ha operato alcuna duplicazione e, al contrario, è l’amministrazione che prospetta una duplicazione, questa volta in danno del dipendente, da un lato inserendo la progressione economica nel sottraendo(con conseguente riduzione di pari importo dell’indennità di funzioni superiori) e dall’altro omettendone la corresponsione in aggiunta allo stipendio tabellare ed all’indennità, con l’effetto finale di un totale azzeramento della stessa.

3. Il ricorso, che per il resto sollecita inammissibilmente un accertamento di fatto non consentito nel giudizio di legittimità, va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell’avvocato Valerio Femia che ha reso la prescritta dichiarazione.

4. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € **** per esborsi ed € **** per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Valerio Femia.

10.07.2017. Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto per la seconda volta la giusta istanza di tutti gli assistenti amministrativi utilizzati da anni nella superiore funzione di DSGA, riconoscendo il diritto all'indennità di funzione superiore oltre alla Prima e/o Seconda Posizione Economica come emolumenti distinti e non assorbibili. Di seguito riportiamo il collegamento al provvedimento (Sentenza n. 6693/2017 pubbl. il 10/07/2017 RG n. 29530/2016). Il ricorso presentato ha richiesto inoltre il riconoscimento del diritto al passaggio alla mansione superiore e troverà sviluppo nel gravame proposto presso la Corte di Appello di Roma. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito di riferimento a cura di Diego Milan (https://www.semplifichiamolascuola.org/wp/).

19.04.2016. Lo Studio Legale Femia è stato scelto da Il Sole 24 Ore tra i migliori otto studi emergenti di Roma. Sulla rubrica settimanale Norme e Tributi, il famoso quotidiano economico ha dedicato uno spazio per far conoscere le nostre principali caratteristiche.

26.11.2014 - Finalmente è stata emessa la sentenza della Corte di Giustizia Europea favorevole alla stabilizzazione dei precari nella scuola. Di seguito il testo integrale del provvedimento.

precari-scuola-sentenza.pdf
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12.12.2014 - Si terrà a Roma il Country Presentation Bulgaria

La Best Brain Consulting, associata a Confindustria BG, sarà presente all'evento del prossimo 12 dicembre

13-14.11.2014 - Si terrà a Roma Unirete

Il 13 e 14 Novembre, la Best Brain Consulting Ltd parteciperà a UNIRETE, un evento di fondamentale importanza per la visibilità e la promozione della sua attività.

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